SOVRANO MILITARE ORDINE ROMANO ADRIANEO - S.M.O.R.A. Micronazione Sovrana ed Indipendente

Costituzione Provvisoria

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S.M.O.R.A.
view post Posted on 15/3/2011, 19:46     +1   -1




frontespizio_costituzione_smora




documenti ufficiali S.M.OR.A.
prot. att/gov…Bozza…../2011/s.m.o.ra.

PREMESSA STORICA


CODICE
•        Il SOVRANO MILITARE ORDINE ROMANO ADRIANEO  ( S.M.O.R.A.) in origine fu  la parte militare e Sovrana  di una Micro nazione territoriale ubicata nello stesso luogo e denominata SUPREMO IMPERO ROMANO ADRIANEO ( S.I.R.A. ) di cui l’ultimo Sovrano  Romano  II , abdicò il primo settembre del 1981 in favore dell’Ordine  designando il suo  Governatore Magistrale   quale   REGGENTE IMPERIALE di tale micro nazione . L’Ordine da tale data  integrò tra i suoi simboli l’aquila bicipite e gli  altri attributi imperiali inseriti poi nella  propria carta araldica  che verrà ulteriormente aggiornata dopo la redazione e la promulgazione della nuova Costituzione.
•        Si riporta in seguito l’atto di investitura quale nostra fonte storica  e di diritto trascritto dal libro segreto delle memorie della Gens romana Adrianea:
[QUOTE]Decreto imperiale del 01/07/1981
“ Nell’Anno Domini 01/07/1981 , dopo aver consultato il Senato ed il consiglio delle regioni federate,(Romano II) decidiamo di rinunciare alla Corona Imperiale ed affidiamo il compito di conservarla e tramandarne il ricordo e l’efficacia  al SOVRANO MILITARE ORDINE ROMANO ADRIANEO  e nominiamo il suo  GOVERNATORE MAGISTRALE quale   REGGENTE IMPERIALE . Egli   sostituirà al suo attuale  titolo di Governatore Magistrale dello S.M.O.R.A. con quello di prerogativa imperiale di GOVERNATORE MAXIMO più  i seguenti titoli : SUA ALTEZZA IMPERIALE ( S.A.I .) GOVERNATORE MAXIMO  DELLA GENS ROMANA E  FEDERATE, PRINCEPS  ADRIANEI, DUCA PROTECTOR DELLE GENS ADRIANEE E DEL DUCATO DI SESSA,IMPERATORE MASSICANO E DELLA GENS DEL NORD ,PROCONSOLE DI FRATTELLA E STRACCIASACCO ,PLENIPOTENZIARIO PRESSO LE ALTRE NAZIONI/ ASSOCIAZIONI  DEL TERRITORIO  E TUTTI GLI ATTRIBUTI DI SPETTANZA AL SUPREMO IMPERATORE.
Da tale giorno il SOVRANO MILITARE ORDINE ROMANO ADRIANEO  ebbe  le stesse prerogative statuali dell’impero poiché ne incarnò la storia , gli ideali e la fedeltà alle sue battaglie ed il diritto di farsi riconoscere nella sua sovranità e storicità come nazione indipendente sui territori conquistati tra il 1973 / 1978 e successivi anche se , con il tempo , il concetto di rivendicazione territoriale mutò in protettorato e di conseguenza anche lo stesso concetto di Sovranità successivamente rivisto in base alle nuove finalità dell’ordine/nazione.
Sempre dalla trascrizione dal liber hadrianei:
Autorizziamo il SOVRANO MILITARE ORDINE ROMANO ADRIANEO  a fregiarsi dei simboli araldici dell’impero ed ad integrare nel proprio statuto parte del dettato costituzionale dell’impero. Con tale atto , Noi  ROMANO II ,confermiamo il titolo di   GOVERNATORE MAXIMO dell’ORDINE all’attuale  Governatore Magistrale  ,il quale da adesso assumerà il nome di GIOVANNI I , con tutte le attribuzioni  prima menzionate.
In pace di Dio e per la libertà degli uomini
L’Imperatore  Romano III[/QUOTE]

CODICE
Dal breve resoconto della riunione straordinaria dei due consigli del 07/07/1981 tratto dal liber Historia Hadrianei
“Il giorno 07/07/1980 il Senato Magnum Imperiale ed il Consiglio delle Regioni Federate si riuniscono in seduta plenaria alla presenza dell’Imperatore  Romano II ed il Governatore Maximo dello  S.M.O.R.A. ed al rappresentante delle gens Gaetano (omissis  ),  ed approvano il decreto imperiale dell’ 01/07/1981 controfirmandolo e delegando a tale funzione il rappresentante delle ragioni federate , GAETANO (omissis ),    votando all’unanimità  lo scioglimento delle due assemblee ed il confluire di queste negli organi sovrani dell’Ordine  e  riconoscendo lo S.M.O.R.A. quale  legittimo successore dell’impero previo accordo tra le parti sulle modalità di integrazione degli attuali  componenti e delle loro  funzioni istituzionali  nell’ambito della  nuova organizzazione.
L’imperatore (Romano II ) consegna ufficialmente , davanti alle assemblee riunite , i simboli del potere imperiale al Governatore Maximo e quest’ultimo, contestualmente , riceve l’ atto di fedeltà da parte dei  presenti e garantendo a questi la  continuità con la storia istituzionale dell’Impero ,i suoi principi ed i valori di civiltà espressi. Il Governatore Maximo dispone una revisione dello statuto dell’Ordine con integrazione di elementi istituzionali imperiali non difformi dai  fini dell’Ordine stesso”.


CITAZIONE

CARTA COSTITUZIONALE
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE ROMANO ADRIANEO
S.M.O.R.A.
GIA’
PROMULGATA IL 21 GIUGNO DEL 1978
COME STATUTO DEL SUPREMO ORDINE ROMANO ADRIANEO
RIFORMATA ED INTEGRATA
DALL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 15 LUGLIO 1981
ULTERIORMENTE MODIFICATA
DALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL …….


S.A.I GIOVANNI I
VISTI I DECRETI STORICI DELL’ORDINE /NAZIONE,
L’ASSENSO DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE,
CONSULTATO IL SOVRANO CONSIGLIO ED IL GIUDICE COSTITUZIONALE

PROMULGA

IL NUOVO TESTO COSTITUZIONALE RIVEDUTO ED AGGIORNATO IN BASE ALLE NUOVE FINALITA’
ED AL SUO ASSETTO DI ORDINE/MICRONAZIONE



Qui di seguito è riportata riveduta e corretta la COSTITUZIONE del SOVRANO MILITARE ORDINE ROMANO ADRIANEO approvati durante l'Assemblea Generale Straordinaria della sede Adrianea di ALFA SENATORIA il 7 LUGLIO 1981 . Tale Carta è stata oggetto di modifica ed integrazione negli ultimi anni. È possibile richiedere la versione informatica

COSTITUZIONE

TITOLO I

PREMESSA

PRINCIPIO DI SOVRANITA’

PRINCIPI FONDAMENTALI



PREMESSA



Il SOVRANO MILITARE ORDINE ROMANO ADRIANEO ( acronimo S.M.OR.A.) , già SUPREMO MILITARE ORDINE ROMANO nel 1978 poi ADRIANEO nel 1980 fino ad assumere nel 1981 l’attuale denominazione , erede e reggente della nazione denominata SUPREMO IMPERO ROMANO ADRIANEO , i suoi componenti ritennero che da un’attività prettamente militare e di difesa del territorio , visto che non vi erano più tali presupposti , si prefissero , di ritornare ai fini originari voluti dai fondatori della citata nazione , nel lontano 1971, poiché parte della loro cultura e dei fini dell’Ordine .Tali fini prevedevano attività di volontariato volte in vari settori quali il settore sociale , quello culturale , con la missione specifica di prestare da parte dei componenti, la propria opera sia in forma diretta che indiretta , a vari soggetti preposti (associazioni od altro ) , pur mantenendo viva la struttura micronazionale e sovrana e la cultura di cui sono sempre stati sempre portatori. Oggi lo S.M.O.R.A., visto il proliferare sia nel web che nel reale di identiche realtà e constatato che non fu l’unica a formulare ad attuare tali progetti , con la nuova carta costituzionale vuole definire in modo più completo ed organico , dopo vari anni , i suoi fini e la sua organizzazione, nonché affermare la sua pluridecennale storia fatta di tradizioni e trasformazioni in base ai tempi ed alla società. Esso non si ritenne mai una’associazione, ma una vera micronazione con tutte le sue specifiche , che l’hanno connotato come tale nel passato , nel presente e siamo fiduciosi nel futuro . Oggi il gruppo dei Romano-Adrianeo vuole riaffermare , non solo la sua attuale esistenza e ribadire quella passata , ma anche il rispetto dovutogli come micronazione longeva pur rispettando quelle più giovani di varia tipologia nate grazie alla fortuna della tecnologia informatica che , le attuali generazioni , hanno avuto dalla nascita dei nuovi mezzi di comunicazioni considerati , ai tempi della fondazione Romana , mera fantascienza.
Il SOVRANO MILITARE ORDINE ROMANO ADRIANEO , da ora in poi , sarà menzionato o con il suo acronimo ( S.M.O.R.A. ) o semplicemente “ Ordine” ovvero Nazione , ovvero Nazione Adrianea ovvero Nazione Romano Adrianea.

PRINCIPIO DI SOVRANITA’



L’Ordine ribadisce il suo carattere SOVRANO , esattamente come una comunità di liberi individui che si riconoscono in determinati fini , cultura , progetti e del loro concreto conseguimento , pertanto, si autogovernano in maniera autonoma ed INDIPENDENTE da qualsiasi altra nazione o micro nazione . Per tale motivo sono dotati di una struttura governativa legittimata da una carta costituzionale che regola i rapporti tra i vari poteri istituzionali e tra questi e gli altri componenti dell’Ordine – Nazione , la cui natura e nomenclatura sarà fornita nel seguente articolato . Tale Sovranità non è necessariamente vincolata ad una pur ammissibile territorialità , ma da una volontà trasversale di collaborazione tra le varie realtà delle nazioni ed associazioni , sul diritto di ogni persona di autodeterminarsi e per garantire all’Ordine - Nazione stesso una libertà di agire sempre per fine solidaristici per la realizzazione delle sue attività e l’affermazione della sua specifica cultura

PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1


La Nazione-Ordine è fondata sul concetto non astratto del solidarismo tra gli esseri umani e nell’aiuto delle realtà meno fortunate . La Nazione-Ordine ha quindi , come obiettivi , finalità legate alla solidarietà tra le persone , la tutela dell’ambiente , il mondo del lavoro , i diritti umani , la cultura e l’amore per l’arte , la valorizzazione dei beni culturali e della memoria storica. Si prefigge inoltre , come prioritaria e fondamentale , la realizzazione di tali fini per mezzo della collaborazione con le autorità/ associazioni /micronazioni preposte o sensibili a tali tematiche. L’esatta definizione degli scopi e la loro realizzazione verranno esplicitati da un’apposita legge o regolamento .

Art.2



La Nazione-Ordine ha un carattere apartitico pur seguendo una sua politica basata sugli ideali espressi nell’articolato della carta costituzionale , la sua cultura e la tradizione Romano Adrianea .





Art. 3



La Nazione-Ordine si riconosce per cultura e tradizione nella religione Cattolica Apostolica Romana , pur ribadendo il suo impegno laico , multiculturale ed ecumenico .

Art. 4



La Nazione - Ordine attribuisce eguale diritti e doveri a tutte le confessioni religiose senza alcuna differenza , non discrimina nessuna filosofia o scelta di vita , in quanto fa parte delle libere scelte degli individui che sono da tutelare e difendere , senza presupposti ideologici , ma in modo laico e rispettoso di tutte le convenzione dei diritti umani ratificate in campo mondiale in passato presente e futuro. L’ordine si impegna a stipulare eventuali concordati con altre confessioni , ove questo fosse richiesto dalle parti , oltre ad accordi stabiliti da appositi leggi per tutte le altre eventualità previste dal presente articolo ;

Art. 5



I cittadini che si identificano quali componenti della Nazione-Ordine , hanno all’interno dello stesso , pari diritti e doveri garantiti da tale carta costituzionale e dagli organi preposti a tale funzione .

Art. 6



La Nazione-Ordine crede nel diritto al lavoro come valore fondante di ogni società , nella sua giusta remunerazione , quale mezzo per il raggiungimento del benessere psico-fisico dei propri cittadini,quale completamento dei diritti e della dignità dell’individuo,garantendogli quell'autonomia economica e sociale fonte di ogni sovranità .

Art. 7



La Nazione - Ordine riconosce la cultura e la diffusione di essa come elemento essenziale sia per l’individuo che per la collettività , per la maturazione delle proprie coscienze , dei propri diritti e dei propri doveri . L’ordine predisporrà tutti i suoi mezzi per il conseguimento di tale fine come definito dall’arti.1 e maggiormente esplicitate da un’apposita legge ;

Art. 8



L’ordine riconosce la suddivisione dei poteri nel rispetto e con le deroghe dovute alla specifica atipicità istituzionale della Nazione/Ordine stessa .

Art. 9



L’Ordine ha un’ assetto istituzionale specifico ed atipico necessario per il conseguimento delle sue finalità .

Art. 10



L’Ordine condanna la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e riconosce nella diplomazia , nella buona volontà dei governi , nella forza del Diritto e nella trattativa diplomatica , gli elementi idonei per addivenire ad un risultato positivo. .

Art. 11



La Nazione - Ordine ha la sua origine storica, simbolica di riferimento presso la via Adrianea o Ponte Ronaco da cui prende il nome , per il quale territorio le fu affidata negli anni ottanta del XX Secolo la sorveglianza e la cura anche collaborando con associazioni del settore ambientale e culturale . Le residenze Adrianee sono denominate negli atti ufficiali come “Residenza degli Adrianei”. Sono sedi dell’Ordine tutte le residenze fisiche dei PRINCEPS e delle altre cariche non onorarie dell’Ordine , nonché lo spazio virtuale fornito attualmente e nel futuro dalle nuove possibilità tecnologiche . La definizione delle varie sedi viene rimandata ad un capitolo a parte di questa Costituzione.

Art. 12

SIMBOLI DELL’ORDINE - NAZIONE



L’ordine è dotato di propri simboli , bandiere e tutto ciò che afferisce la rappresentanza diplomatica ed araldica della nazione . In tale articolo sono evidenziati solo quelli principali. Gli altri saranno specificati nell’apposita carta araldica dell’Ordine / Nazione.
Il simbolo principale dell’Ordine - Nazione è costituito da un toro nero in campo rosso , inserito in un tondo oppure in uno scudo o in un’ altro elemento decorativo, contornato con allori dorati ed altre simboli di gloria e di forza.
La bandiera della nazione è costituita da tre bande orizzontali , di cui due di colore verde intervallate da una bianca. Tali colori costituiscono gli antichi simboli storici della nazione della sua civiltà e delle sue idee.
Il colore verde è il simbolo più caro del popolo Romano - Adrianeo in quanto rappresenta i valori di laicità , solidarietà e culturali , propri della Nazione Adrianea


Titolo II
COMPONENTI DELL’ORDINE

PRINCIPI GENERALI SULLA CITTADINANZA

LE TIPOLOGIE D’ APPARTENENZA

DIRITTI E DOVERI

RAPPORTI ETICO SOCIALI

RAPPORI ECONOMICI

AMBIENTE E PATRIMONIO STORICO

COMPONENTI DELL’ORDINE

Art. 13



Sono appartenenti all’Ordine /Nazione tutti coloro che hanno richiesto esplicitamente l’adesione , nelle modalità stabilite dalle norme in materia , condividendone le finalità , gli scopi e le modalità per conseguirli , impegnandosi nelle varie attività in base alle responsabilità affidate .

Art. 14



Essi possono far parte dell’Ordine sia come cittadini che come associati o in entrambi le tipologie . Qualora essi scelgano , esclusivamente , lo status di associato , tutte le norme che lo riguardano saranno rimandate allo statuto associativo che prevederà e tutelerà la loro scelta .
Per coloro che sceglieranno l’opzione di appartenenza alla Nazione , in qualità di cittadino , gli saranno garantiti tutti di diritti relativi alla cittadinanza compresi i rispettivi doveri . Per chi opta per entrambi gli status sarà sua facoltà decidere in caso di controversie il giudicante . Chi opta anche per la forma associativa è tenuto a rispettare tutti i doveri dello statuto associativo , compreso il pagamento delle quote annuali come stabilito dalla legge italiana o dagli altri stati di provenienza .
PRINCIPI GENERALI SULLA CITTADINANZA.

Art. 15



Da questo punto il componente che ha scelto , esclusivamente ,di appartenere all’ Ordine -Nazione si chiamerà cittadino e sarà tenuto all’osservanza dei seguenti articolati oltre a quelli precedenti.
Sono definiti cittadini tutti coloro che:
a) richiedono la cittadinanza attraverso varie modalità regolarmente dalle leggi sulla cittadinanza ,in genere i richiedenti non devono avere meno dei 14 anni di età ;
b) i nati nell’ambito della Nazione ed i figli dei cittadini ;
c) coloro che chiedono asilo politico dimostrabile da elementi oggettivi ;
d) coloro che agiscono per il bene e la diffusione degli ideali della nazione . Essa può in questi casi avvenire o per merito o per naturalizzazione;
e) tutti coloro che in passato hanno contribuito alla fondazione dell’Ordine - Nazione ed al suo sviluppo;
f) la Nazione in cui l’individuo agisce,lavora e ha incarichi pubblici o privati viene definita “NAZIONE MADRE” e la sua status anagrafico è definito come“ CITTADINANZA MADRE“, da distinguere da eventuali più cittadinanze possedute dal cittadino ;
g) qualora un cittadino possegga più cittadinanze deve specificare presso l’apposito ufficio, qual’ è la sua NAZIONE MADRE e di conseguenza la sua CITTADINANZA MADRE ;
h) la cittadinanza può essere concessa anche in forma onoraria , a personalità meritevoli o anche a semplici cittadini di altre nazioni che hanno dimostrato amicizia e affinità culturali con la Nazione Adrianea;
i) nessuno è privato del suo diritto di cittadinanza , sia per motivi politici o scelte che non comportino la sicurezza della Nazione Adrianea;
j) i dettagli sulla materia saranno maggiormente esplicitati in una specifica legge sulla cittadinanza ;
Art.16
Si precisa che l’ Ordine - Nazione da la possibilità a chi in passato vi ha fatto parte con onore, di consentirgli un iter più semplificato che sarà esplicitato in un apposito regolamento ;

TIPOLOGIE D’ APPARTENENZA DEI CITTADINI O ASSOCIATI

Art.17



Ogni cittadino aderente all’ordine , in base alla sue disponibilità , nella realizzazione dei fini ed il raggiungimento dei vari gradi deve fare proprie le seguenti parole:
“Un Cavaliere è devoto al valore , il suo cuore conosce solo la virtù , la sua spada difende i bisognosi , la sua forza sostiene i deboli e sue parole dicono solo verità ,
la sua ira si abbatte sui malvagi “
Le tipologie di appartenenza dei cittadini sono le seguenti:

a) CAVALIERE DI PRIMO GRADO



A tale carica possono accedere tutti i cittadini e costituisce il primo livello di appartenenza all’ Ordine - Nazione . I criteri base per accedervi sono costituiti dall’attività lavorativa/culturale/militare o di volontariato svolta all’esterno dell’Ordine e la conformità di queste attività con i fini, gli scopi e gli ideali dell’ Ordine - Nazione . La richiesta è su base volontaria o concessa dal Governatore Maximo o dal Senato su proprie valutazioni - ( Motu Proprio ) .

b) CAVALIERE DI SECONDO GRADO O DI GRAN CROCE



Sono tutti i cittadini che si sono impegnati , con varie modalità, per l’ Ordine - Nazione , per il raggiungimento degli scopi e la valorizzazione della struttura organizzativa per non meno di anni 1 . La richiesta è su base volontaria o concessa dal Governatore Maximo o dal Senato su proprie valutazioni ( Motu Proprio ) ;


c) UFFICIALE



Sono tutti i cittadini e i componenti dell’ Ordine - Nazione che si sono impegnati in varie modalità per la Nazione , per il raggiungimento degli scopi e la valorizzazione della struttura organizzativa , svolte con funzioni direttive per non meno di anni 3. La richiesta è su base volontaria o concessa dal Governatore Maximo o dal Senato su proprie valutazioni ( Motu Proprio ) ;

d) GRANDE UFFICIALE O DI MERITO EXELSO



Sono tutti i cittadini che hanno maturato non solo le esperienze dei precedenti comma a),b),c) , ma anche attività istituzionale di grande livello o anzianità di almeno 5 anni al servizio dell’istituzione. La richiesta è su base volontaria o concessa dal Governatore maximo o dal Senato su proprie valutazioni ( Motu Proprio ) ;

e) PRINCEPS ADRIANEI



Sono ammessi tutti i cittadini che hanno maturato non solo le esperienze dei precedenti comma a),b),c),d) , ma anche in attività istituzionale di grande livello o che rientrano tra i fondatori dell’Ordine - Nazione .
La richiesta non è concessa su richiesta volontaria , ma dal Governatore Maximo o dal Senato su proprie valutazioni ( Motu Proprio ) in quanto , tale carica , ricopre importanti funzioni istituzionali , tra queste vi è quella di GOVERNATORE MAXIMO . Non possono farvi parte componenti dirigenziali di altre o nazioni che posseggono più cittadinanze o che hanno incarichi direttivi in tali contesti.
La carica di Princeps Adrianei può essere concessa dal Governatore Maximo ad Honoris Causa per MOTU PROPRIO anche a personalità non appartenenti all’Ordine - Nazione , le quali con la loro opera hanno contribuito alla sua crescita ed al suo sviluppo . Tale nomina è puramente onorifica , non dà il diritto a far parte del SOVRANO CONSIGLIO. A tale carica ,come le altre onorarie, è comprensiva anche della cittadinanza Honoris causa,non dà diritto di voto e nemmeno il diritto ad essere eletto Governatore Maximo . Il beneficiario acquista anche il titolo di cugino del Governatore a cui può prestare la sua opera di consulenza , qualora gli fosse richiesta , sempre in base alla sue specifiche competenze .

Art. 18



La suddivisione dei cittadini non avviene su base censuaria , ma in base ai gradi menzionati nell’articolo 17 ai quali ci si arriva per vie meritocratiche ed anzianità , oggettivamente , dimostrabili. Esse non costituiscono titoli nobiliari , ma sono un riconoscimento di merito , oltre che parte fondante della natura organizzativa dell’ Ordine - Nazione di ispirazione cavalleresca/militare .

Art.19



E’ contemplato anche il conferimento delle predette cariche AD HONORIS CAUSA ed è facoltà del beneficiario esercitare o meno le sue prerogative attribuitegli dalla carica . La decisione deve avvenire tramite comunicazione scritta entro sei mesi dal conferimento . Tutta la disciplina sarà normata da una specifica legge.

Art.20



Tutte le cariche attribuite a vario titolo e merito possono essere revocate o per comportamento indegno , offese all’ordine ed ai suoi dirigenti o per inadempienza dei compiti affidati.

DIRITTI E DOVERI



DIRITTI

L’Ordine - Nazione garantisce ai singoli cittadini i seguenti diritti:



Art. 22



L’Ordine garantisce le libertà personali che sono inviolabili e sono soggette a restrizione solo su mandato delle autorità preposte o legge relativa per urgenze nazionali e su avallo delle varie istituzioni preposte ;

Art.23



Ogni cittadino gode di eguali diritti e doveri sia per condizione personale , religiosa , reddituale , lavorativa e come stabiliti dai principi fondamentali delle predetta Carta ;

Art. 24



Le definizioni di cittadino e le regole per accedervi saranno regolate da un’apposita legge ;

Art. 25



E’ garantita la libera associazione purché non segreta , armata e volta a destabilizzare la nazione e la sua missione pacifica .

Art. 26



E’ garantita la partecipazione alle iniziative , promosse dall'Ordine e dalle entità che lo compongono , in modo personale , volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate .

Art. 26



Ogni cittadino può rivestire cariche negli organi nazionali e periferici – qualora ci fossero - secondo la legge .

Art. 27



Hanno il diritto di votare per il Consiglio Della Nazione Adrianea e delle organizzazioni federate secondo le modalità previste dalla legge elettorale .

Art. 27



Hanno il diritto di ricevere , su richiesta , i documenti di appartenenza all’ordine e copia nel formato che l’Ordine riterrà più opportuno ed economico, della carta costituzionale .

Art. 28



Hanno il diritto di ricevere ,se richieste, gratuitamente le riviste ufficiali nel formato che l’Ordine riterrà più opportuno ed economico,in ragione di almeno una copia , di ogni numero , per nucleo familiare .

Art. 29



Hanno diritto di accesso ai documenti , delibere , bilanci , rendiconti e registri dell'Ordine , previa autorizzazione degli organi Preposti e ove questi non violino le norme sulla privacy e se pertinente con la richiesta esplicitata .

Art. 30



Tutti coloro che avranno compiuto il diciottesimo anno di età hanno diritto di ingresso nell’Ordine -Nazione e quindi di voto . Per accedere alle cariche superiori il limite minimo è fissato a 22 anni .

Art. 31



Per i passaggi nelle categorie si osservano i limiti prefissati dalla legge per ogni livello .

Art. 32



Tutti hanno diritto per le controversie interne ad un giusto giudizio ed il cittadino rimarrà innocente fino alla sentenza definitiva .

Art. 33



Ogni cittadino , qualora lo ritenga necessario , può appellarsi direttamente al GOVERNATORE MAXIMO ed al SOVRANO CONSIGLIO consapevole che la sentenza di questi organi è da ritenersi inappellabile .

Art.34



I. I cittadini possono conservare la loro cittadinanza di origine ;
II. i cittadini sono liberi di richiedere cittadinanze di altre nazioni che verranno definite di “CONCESSIONI DI CITTADINANZA ALTERNATIVA” qualora la nuova cittadinanza non crei problemi di incompatibilità con le norme e le tradizioni giuridiche dell’Ordine ;
III. non sono ammesse adesioni o richieste di cittadinanza a nazioni con fini diversi da quelli dell’Ordine - Nazione , che si ispirino a regimi repressivi , all’ istigazione al terrorismo , alla privazione dei diritti fondamentali dell’uomo : quali la libertà di espressione ed un giusto processo ; nazioni la cui azione di governo si ispiri a sistemi antidemocratici , ove sia prevista la pena di morte , la tortura ed ogni negazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani;
IV. le modalità di appartenenza ad altre nazioni devono essere disciplinate da apposite norme sulla cittadinanza ; non si possono richiedere cittadinanza verso paesi che non riconoscono lo S.M.O.R.A. ed hanno verso di essa un atteggiamento ostile ;
V. si possono richiedere altre cittadinanze solo se tra i paesi sono stati stipulati trattati in merito ;
VI. l’adesione ad un’altra nazione deve essere sottoposta al vaglio degli organi competenti di cui l’ultimo valutatore è il Governatore Maximo ;
VII. ai cittadini ai quali è stato concesso la facoltà di chiedere un’altra cittadinanza possono esercitare il solo diritto al voto attivo. Questo diritto può essere esercitato solo se le decisioni o le parti in lizza dell’altra nazione esprimano con fatti e programmi elementi favorevoli ai rapporti con l’Ordine- Nazione ;
VIII. il Sovrano Consiglio ed il Governatore Maximo potranno annullare la concessione definita di “ ALTRA CITTADINANZA “ qualora si ravveda nel comportamento individuale o della nazione concessionaria di tale diritto , tutte quelle attività volte a recare danni di qualsiasi tipo alla nazione Adrianea ;
IX. I cittadini Adrianei che hanno richiesto una o più cittadinanze non possono ricoprire in tali nazioni sia incarichi pubblici o di natura privata .Tale limite è un atto dovuto per correttezza verso la NAZIONE MADRE , sia per evitare che tali incarichi possano generare casi di incompatibilità e ledere di conseguenza la sicurezza della nazione . Saranno ammesse soltanto le cariche attribuite da un’altra nazione a titolo puramente onorifico .

Art.35



Hanno il diritto di chiedere attraverso lo strumento della partecipazione diretta alla politica l’abrogazione di una o più leggi o parte di esse secondo le norme previste in materia dalla carta e da legge da essa scaturenti .
I Cittadini singoli hanno il dovere di:

Art. 36



Rispettare la Costituzione le leggi dell’Ordine ed i codici di comportamento e quelli del proprio Gruppo , qualora si faccia parte di un’entità federata o regionale dell’Ordine – Nazione.

Art. 37



Contribuire con pensiero o attività alla realizzazione degli scopi dell’Ordine .

Art. 38



Contribuire alle spese,per sostenere tutte quelle attività/iniziative che richiedono un impegno finanziario e lavorativo supplementare a quelle fornite dall’organizzazione complessiva dell’ordine , qualora richieste dal cittadino.

Art. 39



Rinunciare al compenso professionale qualora venga erogato in regime di volontariato , fatta salva la paternità intellettuale .

Art. 40



Osservare le direttive impartite dagli Organi Centrali e Periferici dell’Ordine .

Art. 41



Il comportamento del cittadino verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'ordine deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza , buona fede , onestà , probità e rigore morale , nel rispetto del presente Carta e delle linee programmatiche approvate .

RAPPORTI ETICO SOCIALI



Art. 42



L’ordine riconosce la famiglia quale parte cardine della sua struttura sociale . Sono riconosciute dall’ordine nazione forme solidaristiche tra i cittadini che contribuiscono nei fatti , nel benessere pace e prosperità della nazione . Tali forme solidaristiche hanno pari diritto e dignità davanti ad altri rapporti di natura etico sociale ed è dovere dell’Ordine - Nazione rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l’esercizio di tale diritto .

Art.43



La cura della famiglia è un dovere e per i casi particolari la Nazione aiuta in base alle sue risorse economiche .

Art. 44



L’ordine garantisce la formazione , la ricerca e la diffusione della cultura come bene essenziale e fondante della sua istituzione , senza distinzione di classe sociale ed economica , ideologica o religiosa . Qualora esse fossero presenti sarà cura dell’ordine intervenire per eliminare ogni sperequazione con apposite leggi.

Art. 45



Sarà cura dell’Ordine - Nazione garantire sempre nell’ottica della sua cultura solidaristica il diritto alla salute del cittadino e rimuovere gli ostacoli che ne impediscano il soddisfacimento di quest’ultimo con apposite legge di settore .

Art. 46



Per la regolamentazione dei flussi cittadini , la conoscenza dei loro bisogni , l’Ordine - Nazione periodicamente stabilirà dei censimenti o ricerche tramite l’istituzioni di appositi uffici anagrafici dove il personale preposto a tale funzione provvederà a tali adempimenti.

Art. 47



È prerogativa della somma carica dell’ordine o da un suo fiduciario avere responsabilità nel settore civilistico ed anagrafico porre in essere tutte le prerogative che tale ufficio propone, compreso la validazione di documenti ,atti che interessano il bene di famiglia o di altre forme di solidarietà umana. Tale questione la carta rimanda ad un decreto specifico.

RAPPORTI ECONOMICI


Art. 48



L’ordine riconosce nell’economia solidale lo strumento migliore per ridurre le sperequazioni sociali ed economiche tra i cittadini per evitare diversità di trattamento e perenni conflitti sociali . Riconosce nella proprietà privata un valore aggiunto per l’economia della nazione qualora essa persegua il reale benessere dei cittadini attraverso giuste retribuzioni , valorizzazione del lavoro e dei lavoratori . Tali imprese dovranno operare nel rispetto delle norme della sicurezza affinché garantiscano la tutela e la sicurezza dei singoli individui oltre al rispetto dei valori di salute ed ambiente della collettività dove tali imprese , andranno ad operare . Le aziende meritevoli saranno soggette a regimi fiscali favorevoli regolamentati da apposite leggi.

Art. 49



Si ribadisce il TARI’ , antica moneta mediterranea , divisa in cento centesimi , quale moneta nazionale , adottata sin dal 1981 per scambi interni nell’ordine , il cui cambio sia verso le altre divise nazionali che micro nazionali sarà oggetto di una specifica legge .Sarà cura da parte dell’Ordine-Nazione seguire ogni forma di dibattito/progetto/iniziativa in campo micro nazionale affinché tale valuta non rimanga un semplice cimelio del passato ma che abbia , nell’ottica di una campagna solidaristica , un’applicazione più reale. In tal senso tale carta da il mandato ad avviare la creazione di un ufficio economico preposto a tal fine.
AMBIENTE E PATRIMONIO STORICO

Art. 50



L’origine ed i fini dell’Ordine non solo di ordine solidaristico in senso stretto , cioè diretti verso gli esseri umani , ma essi hanno come oggetto di interesse tutto il mondo che ci circonda , tra cui la natura ed i beni culturali che rappresentano i patrimoni più belli che l’umanità possegga . Tra le priorità che l’ordine si è posto vi è anche la salvaguardia della natura , evitare che essa venga deturpata da errate scelte sia economiche che politiche di tanti stati . La difesa delle foreste , la biodiversità , la tutela delle specie sia rare che non . Tali fini rappresentano un elemento importante della politica dell’Ordine - Nazione ed in merito esso prenderà adotterà leggi specifiche in cui verranno maggiormente esplicitate le sue idee e gli obiettivi in materia .

Art. 51



I beni culturali , la loro tutela , conoscenza e salvaguardia sono anch’essi i fini primari dell’Ordine.
Essi sono considerati come beni essenziali del patrimonio mondiale e della memoria umana e con vari mezzi lo S.M.OR.A. cercherà di raggiungere uno di tali obiettivi . Si auspica la sensibilità verso tale argomento sia presente nelle sorelle nazioni e micro nazionali e nelle loro strutture di formazione culturale.

Titolo III



LA STRUTTURA DEL GOVERNO

DELL’ORDINE SOVRANO MILITARE ORDINE ROMANO ADRIANEO
E I RAPPORTI TRA LE VARIE COMPONENTI .

Art. 52

ORGANI DI GOVERNO DELL'ORDINE
Gli organi di governo si dividono in due categorie:
a) Organi Centrali ;
b) Organi Periferici ;

Sono Organi Centrali Dell’Ordine

1) IL GOVERNATORE MAXIMO ;
2) Il LUOGOTENENTE DELL’ORDINE O VICE GOVERNATORE ;
3) Il PRINCEPS SENATORI O CAPO DEL GOVERNO;
4) IL SOVRANO CONSIGLIO O SENATO DEI 12 PRINCEPS ;
5) IL CONSIGLIO DELLA NAZIONE ADRIANEA ;
6) L A CORTE SUPREMA PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI ;
7) LE ALTE CARICHE ;GLI ORGANI CONSULTIVI E FEDERALI ;


Art. 53

IL GOVERNATORE MAXIMO



AL GOVERNATORE MAXIMO, CAPO DELL’ORDINE, SPETTANO PREROGATIVE ED ONORI SOVRANI PER TRADIZIONE STORICA. IL TITOLO DI ALTEZZA IMPERIALE (S.A.I.) NON COSTITUISCE TITOLO NOBILIARE , ED E’ SUA FACOLTA’ USARLO NELLE COMUNICAZIONI UFFICIALI DI COMPETENZA.


Art. 54

REQUISITI PER L’ELEZIONE A GOVERNATORE MAXIMO



Per l’elezione del Governatore Maximo sono richiesti i seguenti requisiti:
a) età minima di anni 25 ;
b) essere Princeps Adrianei ;
c) essere componente del SOVRANO CONSIGLIO;
d) avere un curriculum ineccepibile ,senza procedimenti penali in corso;non avere altre cariche in altre entità micro nazionali. Qualora ne avesse deve dimettersi immediatamente da tali cariche;
e) cittadini che con straordinario e costante impegno al servizio dell’Ordine e per la valorizzazione dello stesso con opere di pensiero o reali ,previo nulla osta del Sovrano Consiglio e della COMMISSIONE ELETTORALE ;
f) possono accedere alla carica di Governatore Maximo anche persone designate dall’assemblea Adrianea qualora qualcuno dei Princeps si dichiari indisponibile alla partecipazione alle elezioni previa valutazione del SOVRANO CONSIGLIO e della COMMISSIONE ELETTORALE .


MODALITA’ DI VOTAZIONE

Art. 55


Per l’elezione del GOVERNATORE MAXIMO sono previste le seguenti operazioni:

1) Dopo trenta giorni di Luogotenenza viene istituita una Commissione presieduta dal Giudice Di Corte Suprema e formata dalle alte cariche della Nazione tra cui il Princeps del Sovrano Consiglio ed il Princeps dell’Assemblea Adrianea , per dichiarare ammissibili o meno , eccezioni , rinvii , ed accettare eventuali componenti dell’assemblea Adrianea qualora si dovesse verificare il comma f e g dell’articolo 54 . Dopo il nulla osta della commissione , i componenti del Sovrano Consiglio ed i componenti dell’Assemblea della Nazione Adrianea si riuniscono in camere riunite costituendo in tale occasione il SENATO MAGNUM ;
2) Sono invitati a partecipare all’ assemblea anche i rappresentanti delle associazioni e delle entità federate che in tale occasione non hanno diritto di voto ;
3) Il luogotenente , rimettendo il suo mandato al Senato Magnum , presiederà le votazioni solo in qualità di Presidente dell’assemblea ed annuncerà a voce alta l’inizio delle votazioni ;
4) Il voto è segreto ed il risultato si raggiunge dopo che i presenti ,aventi diritto di voto , hanno votato . Il Governatore Maximo in questa fase deve essere eletto con almeno i voti dei 2/3 degli aventi diritto . Qualora tale risultato non si dovesse raggiungere , dopo il primo tentativo la votazione verrà ripetuta consecutivamente per un massimo di tre volte ;
5) Dopo la terza votazione il presidente del SENATO MAGNUM , prendendo atto del non raggiungimento del quorum , sospenderà la seduta per riconvocarla tre giorni dopo . Nel frattempo il Sovrano Consiglio eserciterà I Poteri Reggenti ;
6) Dopo tre giorni , le votazioni riprenderanno con le stesse modalità ma il quorum necessario per l’elezione del Governatore consisterà nel raggiungimento della maggioranza semplice dei presenti . I candidati dovranno essere presenti obbligatoriamente in tutte le fasi delle elezioni ;
7) Qualora si pervenisse al risultato , si procede alla verifica delle schede , e subito dopo il presidente del Senato annuncia per tre volte ad alta voce , al quale si associa tutta l’assemblea , il nome dell’eletto ;
8) Appena il candidato si avvia allo scranno presidenziale , i Princeps di entrambi i Senati gli ripeteranno per tre volte la sua volontà di accettare l’incarico . Al suo terzo assenso l’assemblea , in pieno giubilo , acclama il vincitore e l’addetto al protocollo gli offre i simboli del suo potere e della tradizione : la spada , simbolo di forza e giustizia e memoria dei trascorsi militari , la sacra reliquia , la copia della costituzione ed il libro delle memorie dell’ordine ;
9) Dopo l’elezione il neoeletto giura sulla COSTITUZIONE e si dichiara custode geloso della tradizione pronunciando il discorso di investitura ;
10) Dopo aver ricevuto gli omaggi di tutti , egli prenderà fisicamente possesso della sua sede e prontamente comunicherà ad amici ed alleati l’avvenuta elezione e, con MOTU PROPRIO , delibererà alcuni provvedimenti ed attestazioni di merito come vuole la tradizione . La presente carta non potendo dettagliare maggiormente le fasi protocollare e le consuetudini che caratterizzano la votazione del Governatore rimanda questo argomento all’officio protocollarum ;
11) Può avvenire che il prescelto rifiuti l’elezione , in questo caso il procedimento si ripete sin dal comma 1 rinnovando al luogotenente e le sue funzioni vicarie . Qualora coincidesse con avvenimenti che rendessero impossibile la votazione , le funzioni vicarie del luogotenente verranno prorogate fino all’espletamento delle elezioni . In qualunque caso al Sovrano Consiglio spettano le funzioni reggenti e può a sua discrezione nominare persona di fiducia qualora la situazione si dimostrasse più complessa .

ART. 56
POTERI DEL IL GOVERNATORE MAXIMO




a) Il Governatore Maximo è il rappresentante istituzionale dell'Ordine/Nazione, esso non è un titolo nobiliare ma una magistratura politica elettiva a vita ;
b) E' capo del Senato Magnum delegando , alle due assemblee , tale funzione che esercita in modo diretto durante la riunione annuale o in casi straordinari di cui è anche membro in qualità di Princeps Adrianei ;
c) E' il capo della struttura militare qualora occorra alle necessità dell’ordine , di quelle di protezione civile e legate al volontariato di varia natura ;
d) E’ il capo della magistratura ed esercita , se richiesto , l’ultimo giudizio in procedimenti inerente in atti contro l’Ordine , le sue leggi , la sicurezza e le leggi dello stato. In tale funzione si fa coadiuvare da un gruppo da lui nominato composto da sei esperti di diritto e sei Senatori ;
e) può su istanza del condannato commutare pene e conferire la grazia .L’accoglimento della domanda e la concessione della stessa sarà trattato in base a leggi specifiche
f) È assistito nel governo dell’ordine dal Sovrano Consiglio , detto "Dei 12" , o semplicemente Senato ,e dal Princeps Senati eletto congiuntamente dalle due camere con funzioni di coordinamento del governo e coadiutore delle funzioni governative, provvede all’esercizio della suprema autorità , al conferimento delle cariche e degli offici e al governo generale dell’Ordine ;
g) Spetta in particolare al Governatore Maximo emanare , previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio , i provvedimenti legislativi ;
h) Delibera con proprio atto nelle materie non disciplinate dalla Carta Costituzionale e dal Codice , in quelle derivate dalla consuetudine storica e legislativa dell’Ordine ;
i) Promulga mediante decreto gli atti di governo o di sua specifica competenza;
j) Rappresenta , unitamente alla carica preposta e competente, l’Ordine - Nazione presso Ministeri , Enti , Associazioni ed Istituzioni nazionali e sovranazionali , ha poteri di rappresentanza nazionale ed internazionale sia nelle attività che nelle manifestazioni a cui l’Ordine - Nazione è chiamata a partecipare ;
k) è eletto dal Senato Magnum , la carica è a vita o per decadenza ;
l) È detentore di deleghe di governo per le varie competenze e necessità di una nazione , può concedere tali incarichi ad una o più persone su parere consultivo del SENATO MAGNUM o su indicazione di singoli senatori facenti parti dello stesso organo . Può mantenere l’interim di una o più deleghe qualora la circostanza lo ritenga opportuno ;
m) In base al precedente comma f) di tale articolo , egli conferisce deleghe e incarichi sia ai rappresentanti delle sedi federate che ai singoli cittadini secondo le specifiche capacità di cui ritiene opportuno servirsi per la crescita culturale dell’ordine o delle associazioni federate ;
n) Può cambiare , qualora lo ritenga opportuno , al momento della nomina il suo nome di battesimo . Dopo la proclamazione , il nome scelto diverrà quello che lo identificherà fino al termine della sua carica e apparirà in tutti i documenti ufficiali . Il cambiamento o la conferma del nome per le funzioni sovrane dovrà essere formalizzato da un proprio atto legislativo e controfirmato dal SENATO MAGNUM.
Art. 57
LA RINUNCIA ALL’OFFICIO DEL GOVERNATORE MAXIMO DEVE ESSERE ACCETTATA DAL SOVRANO CONSIGLIO
E COMUNICATA AL CONSIGLIO DELLA NAZIONE ADRIANEA ED ALLE ALTE CARICHE DELLO STATO

Il Governatore Maximo può rinunciare al suo officio per i seguenti motivi:



1. Qualora non accetti la nomina al momento della votazione ;
2. Motivi personali o di salute che impedirebbero il suo normale svolgimento delle funzioni governative ;
3. Attentato alla costituzione , tentativi di istaurare regimi autoritari o comportamenti non conformi al dettato costituzionale ;
4. Per non avere i requisiti minimi richiesti per accedere all’elezione .


Art. 58



Nei casi previsti dall’articolo 57 il potere reggente viene affidato al Sovrano Consiglio , il quale delega il Vice Governatore nominandolo Luogotenente Della Nazione per un tempo di giorni 30 . Qualora ci fosse ulteriori impedimenti per organizzare la nuova elezione del governatore , l’incarico luogotenenziale potrà essere prorogato per altri 30 giorni o comunque a seconda delle emergenze del momento . Si ribadisce ancora , in questo articolo , la funzione sovrana e reggente del Sovrano consiglio qualora la situazione si presentasse più complessa.

Art. 60



Qualora si ritenga che il governatore maximo abbia travalicato le sue funzioni costituzionali ed attentato ad essa , Il Sovrano Consiglio ed il Consiglio Della Nazione Adrianea , danno inizio alla procedura di messa di stato di accusa verso le istituzioni che verrà presentata al Giudice Delle Controversie il quale , ritenuta ammissibile l’accusa , rimanda al SENATO MAGNUM il dibattito per esporre le motivazioni e le prove . Dopo la discussione , a voto palese , si voterà sulla messa in stato di accusa del Governatore Max. ed eventuale questa desse esito positivo esonero dall’incarico per palese comportamento anticostituzionale . I voti necessari per il raggiungimento del quorum dovranno essere i 2/3 degli aventi diritto.
Qualora ciò avvenisse come evidenziato si da luogo alle procedure evidenziate negli art. 59 e 62 comma f . Qualora il quorum non fosse raggiunto l’intero procedimento verrebbe annullato.


Art.70


IL VICE GOVERNATORE O LUOGOTENETE DELL’ORDINE



Il Vice Governatore che assume in alcuni casi anche la Carica di Luogotenente dell’Ordine ha le seguenti caratteristiche:

1) E’ scelto direttamente dal Governatore Maximo e funge anche da suo segretario e in taluni casi da ministro degli esteri ;
2) È un Princeps Adrianeei ed ha funzioni di presidenza di entrambi i CONSIGLI SENATORIALI e , in caso di riunione congiunta del Senato Magnum , coadiuva il GOVERNATORE MAXIMO con la funzione di vice presidente dell’assemblea ;
3) Coordina il protocollo del Governatore e ne cura gli aspetti formali e sostanziali ;
4) Rappresenta il GOVERNATORE MAXIMO presso le associazioni , gruppi o micro nazioni estere o facenti parte dell’ordine tramite un patto consociativo o federativo.
5) Cura la parte ambientale e culturale sempre su delega del Governatore ;
6) Assume funzioni vicarie quando il Governatore è impegnato temporaneamente in altri impegni disbrigando la normale amministrazione ;
7) Assume la reggenza o luogotenenza dell’ordine - nazione qualora si verifichino gli art.59 e 60 di detta carta , dopo l’avallo del Consiglio Supremo e del Consiglio Della Nazione ;
8) Per 30 giorni o più regge l’Ordine in caso di vacatio o comunque in base alle disposizioni del Sovrano Consiglio ;
9) Presiede , come Presidente , il Senato Magnum . durante l’elezione del nuovo Governatore e qualora fosse uno dei candidati egli dovrà rinunciarvi, affidando la carica pro tempore a persona di fiducia del Sovrano Consiglio .
10) La sua carica ha durata quinquennale prorogabile da apposita decisione dal SOVRANO CONSIGLIO su eventuale istanza del Governatore Maximo. Qualora la scadenza del suo mandato coincidesse con l’elezione del Governatore Maximo essa verrebbe prorogata fino all’elezione di quest’ultimo . La sua eventuale riconferma è subordinata dalla scelta del nuovo Governatore .
11) Il Vice Governatore può , come nel caso del Governatore, rinunciare, alla carica sia al momento della sua designazione per motivi personali o di salute , o qualora il suo comportamento sia ritenuto non conforme al suo mandato e al dettato costituzionale Qualora avvenga tale evento , la sfiducia può avvenire direttamente dal Governatore il quale raccolte le prove , per correttezza istituzionale le invia alla massima carica giudiziaria ed infine al giudizio del consesso riunito sempreché per evitare il disonore della radiazione il Vice Governatore prevenga tutto ciò con le dimissioni dall’incarico .

Art. 71
Il Senato Magnum
Il Senato Magnum è assieme al Governatore Maximo l'Organo Sovrano dell’ORDINE ed , è costituito da due assemblee:


a) Il Sovrano Consiglio detto anche il consiglio "Dei 12" o il Senato;
b) Il Consiglio Della Nazione Adrianea
c) I due consessi si riuniscono autonomamente secondo il disposto costituzionale ed una volta l’anno o su richiesta del Governatore Maximo per motivi di urgenza e per i motivi dettati dalla carta. In questa occasione assume il nome completo di SENATO MAGNUM.


Art.72
IL SOVRANO CONSIGLIO O SENATO DEI 12 PRINCEPS
ED IL CONSIGLIO DI GOVERNO



a) il Sovrano Consiglio è l’organo esecutivo dell’ordine ;
b) In origine era formato, sin dalla fondazione , da 12 cavalieri fondatori , denominati per questa loro funzione “ PRINCEPS." Il loro numero per tradizione storica è confermato a dodici ed attualmente sono così distribuiti :
c) 1/3 sono di nomina Governativa , 1/3 nominati dallo stesso consiglio sovrano tra le persone che ritengono meritevoli, e per il rimanente 1/3 Dall’assemblea Della Nazione Adrianea. Esso viene rinnovato ogni 5 anni salvo proroghe decise dal Governatore maximo e dall’Assemblea Adrianea ;
d) il Sovrano Consiglio raggiunge il suo quorum decisionale quando sono stati eletti/scelti almeno i 2/3 dei Princeps aventi diritti di voto ;
e) i componenti non possono più trasmettere questa loro prerogativa anche ai loro discendenti o ad una persona di loro fiducia PER FILIAZIONE ;
f) per i Princeps fondatori dell’ordine è previsto la nomina ad honorem ed approvata dal Governatore dopo previa consultazione/informazione del Senato . Per tale procedura si rimanda a un regolamento a parte ;
g) Ne fanno parte Il Governatore Maximo ed il Vice Governatore rispettivamente in qualità di Presidente E Vice ;
h) Ha funzioni di Consiglio del Governo , è un organo consultivo di trattazione della linea politica , internazionale, o di altri aspetti generali della vita dell’Ordine e può dare suggerimenti ai titolari delle quattro Alte Cariche e alla Camera dei Conti ;
i) Si riunisce secondo le necessità dell’Ordine/Nazione più volte l’anno o su richiesta del Governatore Maximo ;
j) Il Consiglio e L’Assemblea nominano , tra i propri componenti , un proprio rappresentante che ha il titolo di Princeps senatori che si affianca al Governatore Max , quale portavoce del consesso e quale Capo di Governo e coadiutore del Governatore con il quale stabiliscono la componente governativa in base alle deleghe necessarie al momento. (ex rappresentante delle gens federate ).Il Governatore Maximo si riserva di attribuire alcune deleghe su argomenti di sua pertinenza ;
k) Qualora il numero legale dei principi non venga raggiunto , i poteri vengono svolti in via suppletiva dal Governatore Maximo previa consultazione dei principi presenti anche se in numero insufficiente.

Art 73

NUMERO DEI PRINCEPS
ELEZIONI
COMPIT

I

a) IL numero dei PRINCIPES per tradizione storica è pari a dodici, attualmente sono sia di nomina governativa che su indicazione delle due assemblee ;
b) Fanno parte dei Princeps anche il Governatore Maximo ed il suo Vice ;
c) Sono di spettanza al Governatore Max. la nomina di 1/3 dei posti vacanti,1/3 spetta al Sovrano Consiglio che decide in tutta autonomia tra i cittadini meritevoli o eletti nel Consiglio della Nazione Adrianea, ed 1/3 di spettanza al Consiglio delle Nazione Adrianea con le stesse modalità esercitate da Sovrano Consiglio ;
d) L’accesso alla carica avviene tramite una serie di passaggi stabiliti dai due organi predetti, con formula da stabilire caso per caso , e dal successivo regolamento attuativo ;
e) Qualora il Senato non sia costituito completamente da tutti i suoi componenti o perlomeno dai 2/3 degli aventi diritto , le funzioni verranno temporaneamente svolte dal Governatore Maximo e in via consultiva dai Princeps in carica ;
f) Essi si riuniscono per la prima volta il 21 giugno di ogni anno o il giorno di san Giovanni Battista , periodo d’inizio dell’anno Adrianeo e tutte le volte le necessità della nazione lo richiedano o a convocazione straordinaria del GOVERNATORE MAXIMO ;
g) Esaminano l’andamento delle azioni dell’ordine ;

h) Eleggono assieme al Consiglio ,in seduta comune ,il Governatore Maximo ;

i) In caso di rinuncia o impossibilità all’incarico del Governatore Maximo essi assumono la reggenza , denominata anche vacatio , ed esercitano i poteri Governativi o collegialmente o scegliendo il Vice Governatore quale - reggente o Luogotenente dell’Ordine – carica che non potrà esercitare per più di 30 giorni prorogabili al massimo di altri 30 giorni , in caso di motivate questioni di urgenza ;

j) Tra i Principes , verrà/ranno scelti i candidati per l’elezione a Governatore o qualora non si sentano in grado di affrontare la votazione , il candidato verrà scelto tra i cavalieri o tra i cittadini distintisi per il progresso Ordine-Nazione .I candidati non dovranno avere un’età inferiore ai 25 anni ;

k) decidono di affidare eventuali conflitti all’organo competente in accordo con il Governatore Max. ;

l) esaminano assieme al Governatore Max le domande di ammissione , la concessione di titoli, cariche ed attestati di merito ove il loro parere sia vincolante ;

m) danno un parere non vincolante , ma solo consultivo , sull’operato del Governatore M. ed i suoi progetti ed hanno l’obbligo di coadiuvarlo nelle sue funzioni ;


n) Per tutto ciò che compete la nomina dei Principes si rimanda ad un apposito decreto Governativo .Eleggono assieme al Consiglio della Nazione Adrianea il capo del Governo che assume il titolo di Princeps Senatori Magnum il quale dovrà costituire assieme al Governatore Maximo , gli elementi che andranno a costituire il potere esecutivo dell’ordine.


Art. 74
TIPOLOGIE E FORMAZIONE DELLE LEGGI



La formazione seguirà la consuetudine in attesa di una riforma dell'istituto.

Art. 75

IL CONSIGLIO DELLA NAZIONE ADRIANEA



E’ uno dei consigli sovrani della nazione ed è composta da :

1) Da tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ;
2) Che non abbiamo avuto condanne penali e che il loro mandato non sia in contrasto con le loro attività ;
3) Vengono eletti a suffragio universale ;
4) Il numero dei componenti sono pari al variano in base alla percentuale dei cittadini quindi in ogni tornata elettorale sarà stabilito il numero massimo dei componenti in calcolata in % degli aventi diritto ;
5) Essi vengono eletti ogni tre anni ;
6) Sono promotori di leggi e ed hanno un regolamento interno da specificare con legge ;
7) Nominano un loro rappresentante, chiamato Princeps senatori ( ex rappresentante delle gens federate) , e che si interfaccia con il Princeps senatori del sovrano consiglio che assolve anche funzioni governative.
8) Si riuniscono , a secondo delle necessità , una volta all’anno alla presenza del GOVERNATORE MAXIMO E DEL VICE E DELLE MASSIME CARICHE DELLO STATO in assemblea comune con il sovrano consiglio ;
9) Hanno potestà legislativa autonoma della quale , sia il sovrano consiglio che il governatore , debbono tenerne obbligatoriamente conto.
10) È consultato per trattati , onorificenze e tutto ciò che compete l’asseto istituzionale dell’ordine ;
11) Assieme al sovrano consiglio elegge il Governatore Maximo e ne esamina il comportamento qualora non fosse conforme alle sue prerogative costituzionali ;
12) È ammesso nel consiglio gruppi politici o di idee o di associazionismo vario ;
13) Assieme al sovrano consiglio danno avvio alle procedure di messa in stato di accusa del governatore come prescritto nel precedente articolato ;
14) Le modalità di elezione verranno dettagliate in una legge a parte ;
15) Qualora il consiglio abbia componenti insufficienti cioè al disotto della soglia stabilita dalla legge elettorale , le funzione verranno svolte collegialmente dal sovrano consiglio e dal governatore maximo ;
16) Il lavoro dell’assemblea si struttura sia in aula che nelle commisioni , qualora l’aula stessa ritiene di crearle per appositi e delicate problematiche ;
17) Non è prevista alcuna immunità per i componenti del consiglio inerenti reati comuni , ma sono salvaguardate e tutelate le opinioni esposte durante i dibattiti che non ledano la dignità dei componenti e delle istituzioni.

Art.76
Scioglimento dell’assemblea della nazione



Lo scioglimento dell’assemblea può avvenire in questi casi:
1) Fine legislatura , in questo caso il Governatore M. , con apposito decreto , scioglie le camere e nomina il Sovrano Consiglio e se stesso reggitori dell’ordine - nazione ;
2) impossibilità di avere un’assemblea che riesca ad ottemperare ai suoi doveri ;
3) scioglimento dell’assemblea per sopraggiunti motivi di urgenza nazionale dopo avere ascoltato il parere del Sovrano Consiglio , della magistratura e degli altri organi dello stato;
4) Trasformazione per un brevissimo tempo – massimo sei mesi con proroga massima di altri sei mesi - in organo consultivo sempre per esigenze di grande emergenza nazionale ;

Art. 77
Votazioni



Dopo lo scioglimento l’assemblea con relativo atto del governatore maximo controfirmato dal capo del Governo vengono indette le elezioni sempre con apposito decreto che fissa i termini di scadenza delle canditatura o dei gruppi di idee entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della nazione di cui si darà massima diffusione.I candidati o i gruppi dovranno presentare entro tale data simboli,numero di candidati ,pena l’esclusione dalla partecipazione alle votazioni.Qualora eventi eccezionali comportino la presentazione delle suddette liste dopo la data stabilita la commisiione elettorale desidererà in piena autonomia la proroga e l’accettazione dei candidati o dei gruppi ritardatari.per ogni controversia i ricorsi vanno inviati al gestore delle risoluzione dei conflitti e per ulteriore norme sulle modalitaà di votazione questa carta rimanda ad una legge specifica .

Dopo le elezioni e la conferma del giudice supremo sulla validità delle stesse l’assemblea dovrà essere convocata dopo l’esito delle elezioni nei seguenti modi:
1) decreto di convocazione del Governatore ;
2) presentazione in aula nei termini stabiliti dal decreto , alla presenza del Governatore Maximo ;
3) manifestare entro 30 giorni la volontà di costituire gruppi politici o di idee se non già fatto già fatto preventivamente in fase di presentazione delle liste ;
4) Le modalità per i cittadini o per i gruppi per accedere all’assemblea della nazione Adrianea saranno esplicitate nella preposta legge elettorale ;

LA MAGISTRATURA
Art. 78



1. La magistratura è indipendente , ha il suo capo superiore nella figura del Governatore Maximo che esercita - in modo determinante - le problematiche , oltre ad avvalersi del diritto di ultimo risolutore delle Controversie ;

Sono previsti tre gradi di giudizi esercitati rispettivamente:
I. da una corte di base ;
II. una corte intermedia di appello ;
III. una corte suprema ;
IV. è prevista anche un’eventuale appello al Sovrano Consiglio o Al Governatore Maximo che con opportuno provvedimento regolamenterà la materia .

2. E’ ribadita l’uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini con identica procedura di rivalsa di controversie ;
3. È ribadita l’autonomia dei giudici;
4. Gli ambiti del giudizio verranno esercitati in base al reato se di natura civilista o penalista.

Art. 79

IL CONSIGLIO DEI CONFLITTI ISTITUZIONALI E COSTITUZIONALI
ED I SUOI COMPONENTI



1) Il Consiglio dei conflitti giudica la costituzionalità delle sentenze o dei provvedimenti legislativi ;
2) L’autore del provvedimento legislativo dovrà chiedere il parere alla consulta prima di farla promulgare e quindi prima che produca effetti ;
3) Qualora la corte ponesse delle eccezionalità di tipo costituzionale , la legge tornerà presso l’assemblea , la quale dovrà tenere conto delle eccezioni , recepirle e apportarvi i correttivi per poi riproporla con identico iter alla stessa corte la quale , appurata che non vi sono condizioni di incostituzionalità , darà l’assenso alla promulgazione ;
4) La Corte non ha solo una funzione preventiva , ma interviene anche dopo la promulgazione ed esattamente dopo l’istanza da parte di un qualsiasi cittadino o da un giudice ;
5) La procedura sarò oggetto uno specifico regolamento ;
6) I componenti della corte saranno scelti tra esperti del diritto , NON COMPONENTI DEI CONSIGLI o di cariche politiche , e saranno composti da tre giudici di cui un 1/3 dal sovrano consiglio , 1/3 dall’assemblea della nazione adrianea ed 1/3 dal Governatore Maximo ;
7) Godono di ampia autonomia e tutto ciò che riguarda il loro ufficio sarà oggetto di regolamento di tipo costituzionale .

Art.80

TIPOLOGIE DI LEGGI E MODALITÀ DI APPROVAZIONE ED ABROGAZIONE
Si rimanda a specifica norma costituzionale

Si rimanda a specifica norma costituzionale



ART.XXV

LE ALTE CARICHE DELLO STATO



Le alti cariche dello stato sono di competenza del sovrano consiglio e del governatore maximovengono scelte tra persone di fiducia ed in base alle competenze e variano in base alle esigenze .L ’ordine /nazione si propone di predisporre un’elenco delle possibili deleghe che possono essere ampliate da appositi dispositivi normativi dai vari organi responsabili ;

(questa parte della costituzione è oggetto di revisione pertanto ha un'articolato provvisorio non siglato da numeri o lettere . La revisione dopo l'ultima riunione del senato magnum sarà oggetto anche esso di revisione dopo innumerevoli volte che tale assemblea aveva dato questa indicazione ormai non più reinviabile.)

Artxx

GLI ORGANI CONSULTIVI E FEDERALI



Sono gli organi consultivi , quelle strutture di varia natura , nate per fornire una consulenza tecnica su specifici argomenti all’Ordine /nazione . Questi organi non hanno funzione permanente e sono creati solo in ambito di particolari progetti , quindi gli organi competenti provvederanno a stilare qualora se ne senta il bisogno l’elenco di tali organi , le sue funzioni , limiti e deleghe e regolamento di attuazione scaturente da un’apposita legge ;

Artxx

GLI ORGANI PERIFERICI


NAZIONI FEDERATE

Organi periferici




Gli organi federali o confederati sono quei gruppi che , in nome dello S.M.O.R.A lo rappresentano sul territorio , adottandone norme principi e simbologie. Ad essi viene comunque riconosciuta un’auonomia gestionale e funzionale sempre nell’ottica del perseguimento dei fini dell’ordine e la possibilità di dotarsi di un proprio regolamento organizzativo e , conseguentemente di una organizzazione operativa . Possono , se autorizzati , adottare anche simboli propri purchè i loghi dello S.M.O.R.A. siano in prima evidenza previa autorizzazione degli organi centrali ;

NAZIONI FEDERATE E CONVENZIONI CON ALTRI MICRONAZIONI



Rispetto al passato , l’ordine non prevede la tipologia nè per se nè per altri di NAZIONE FEDERATA . Qualora gli eventi politici dovessero condurre ad una riformulazione di tale considerazione , si presuppone che un’ eventuale federazione non dovrà prevedere cessioni di sovranità e , per la realizzazione di un progetto , si prevedono solo trattati sulla tipologia delle convenzioni e solo con organismi sovranazionali per motivi particolari e contingenti , per un tempo non superiore ad un anno . Lo S.M.O.R.A. non è disponibile a trattati che intacchino la sua interezza , la sua sovranità , le sue regole , la sua cultura e la sua indipendenza , ma è disponibile a considerare proposte solo in regime di convenzione limitata nel tempo e nello spazio . Essa sarà stipulata annualmente e sottoposta periodicamente al controllo delle assemblee e dagli organi di governo dello S.M.O.R.A. e rescissa qualora i termini stessi degli accordi non fossero ottemperati ;
Si ribadisce il limite massimo di un anno per questo tipo di convenzione . Essa non verrà rinnovata tacitamente ma richiesta di rinnovamento dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della scadenza della stessa agli organi preposti , alle assemblee dell’ordine o a tutti gli organi stesso del governo adrianeo.
Qualora non pervenisse in tempo utile per essa non varrà la regola del silenzio assenso , ma la convenzione sarà dichiarata decaduta . Si precisa che durante i 60 giorni lo S.M.O.R.A. potrà ricontrattare la convenzione , qualora ritenga che quella precedente sia stata svantaggiosa rispetto ai suoi interessi.
Per le nazioni che viceversa vorranno federarsi allo S.M.O.R.A. per vari motivi si rimanda al ministero preposto a concordare le modalità di ingresso di questa nuova entità .

Art xx

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


La presente carta costituzionale sarà OGGETTO DI UNA TOTALE REVISIONE ANTICIPATA DA UN'ATTO DELIBERATIVO DEL SOVRANO CONSIGLIO SU INDICAZIONE DEL SENATO M. TALE MODIFICA SARA' SOTTOPOSTA DA ASSEMBLEA COSTITUENTE.DOPO LA STESURA DEFINITIVA DELLA CARTA SARà PUBBLICATA E SUSCETTIBILE DI VARIAZIONE SU INDICAZIONI MOTIVATE SIA DA PARTE DEI SEMPLICI CITTADINI SIA DAGLI ORGANI DELL'ORDINE TRAMITE LEGGE ORDINARIA .DOPO I 30 gioni dalla pubblicazione , sancita da un’apposito decreto IL TESTO SARà RESO DEFINITIVO CON LA PROMULAGAZIONE ATTO DEL gOVERNATORE M.
Dopo i 30 giorni tutte le modifiche costituzionali dovranno osservare gli obblighi relativi ai dispositivi costituzionali.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CITAZIONE
IL PRESENTE TESTO NON HA SUBITO MODIFICHE SOSTANZIALI ,MA SOLO FORMALI ,GRAMMATICALI E TECNICHE LEGATE ALLA MIGLIORE VISIONE SUL FORUM.

ok

Edited by S.M.O.R.A. - 13/12/2015, 15:05
 
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S.M.O.R.A.
view post Posted on 23/4/2011, 17:59     +1   -1




Comunichiamo che per motivi indipendenti la nostra volontà la definitiva stesura della costituzione slitterà verso la metà fine maggio ,comunque sarete informati su tale argomento.
 
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S.M.O.R.A.
view post Posted on 22/5/2011, 21:32     +1   -1




Pubblicata la nuova costituzione in forma integrale
 
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Stratone di Nicomedia
view post Posted on 22/5/2011, 23:01     +1   -1




Speriamo che sia la volta buona.
 
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view post Posted on 28/5/2011, 11:40     +1   -1

DAL DECRETO IMPERIALE DEL 01/07/1981: S.A.I. GIOVANNI I GOVERNATORE MAXIMO DELLA GENS ROMANA E FEDERATE, PRINCEPS ADRIANEI, DUCA PROTECTOR DELLE GENS ADRIANEE E DEL DUCATO DI SESSA,IMPERATORE MASSICANO E DELLA GENS DEL NORD ,PROCONSOLE DI FRATTELLA Ecc

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arturo petrenko
view post Posted on 1/10/2011, 10:23     +1   -1




Ad ottobre il resto del consiglio chiede di riesaminarla e soprattutto la parte delle delegazioni ,dei federati e del bicameralismo che secondo mew è una pippa inutile ,un residuo del vecchio impero .Dovremmo dare più forza al sovrano consiglio che diventerebbe l'unica camera e poi una soluzione stabile per governo e deleghe.
 
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5 replies since 15/3/2011, 19:46   255 views
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